Intervista esclusiva di John More Intervista con Giovanni Bonomo, avvocato impegnato nel campo del diritto d’autore e nella consulenza in favore di imprese editoriali e televisive, consulente a contratto di Mediaset SpA
Fonte www.JMIAS.com
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John More: Che cosa dovrebbe sapere chi si avventura nel campo dello spettacolo? Giovanni Bonomo: Un’informazione preventiva comporta risparmio di tempo e di denaro: prima di iniziare l’attività nel campo dello spettacolo l’artista deve conoscere gli adempimenti normativi necessari ed essere, oltre che in regola con la legge, in una posizione di parte non debole con le controparti contrattuali (agenzie, impresari, organizzatori dello spettacolo, case di produzione); l’artista sarà già in grado così di risolvere personalmente le questioni minime, e di avvalersi della tutela legale solamente per le questioni complesse. J.M.: Quali sono le regole di comportamento fondamentali per chi intraprende l’attività di artista dello spettacolo? G.B.: Vorrei limitarmi alle indicazioni legali sugli adempimenti normativi. In genere l’artista, se non è uno sprovveduto, è in grado di valutare gli interlocutori e distinguere i falsi dai veri impresari dello spettacolo, di sapere come spendere bene il proprio talento in sede di audizione, di decidere in sostanza su quale comportamento assumere nelle più diverse circostanze, senza avere bisogno dei mie consigli. J. M.: Come è inquadrabile anzitutto il lavoro dell’artista dello spettacolo? G.B.: Il
rapporto di lavoro dell’artista trova fondamento in un contratto,
soggetto alle norme
del codice civile e della legislazione speciale
del lavoro; tale normativa, insieme alle varie forme di assicurazione
di previdenza, viene usualmente richiamata nei contratti collettivi
di categoria. Poi ci sono le norme di diritto d’autore che tutelano
l’artista anche al di fuori del rapporto di lavoro, garantendogli un
c.d. equo compenso per le forme di ultrautilizzazione (vale a dire
le utilizzazioni ulteriori rispetto all’opera-spettacolo in cui l’artista
si è esibito), consistenti nella fissazione su supporto audio/video
delle prestazioni artistiche. Sull’applicazione di queste norme di
diritto d’autore (art. 80 – 85 quinquies l.d.a.), a tutela degli artisti
interpreti ed esecutori, rinvio ad un mio recente scritto: http://www.dirittodautore.it/quaderni.asp?mode=3&IDQ=56,
a commento della recente legge (D. Lgs. 68/2003) di recepimento della
Direttiva comunitaria 29/2001/CE (La situazione è quindi uniforme
con gli altri Stati dell’Unione Europea, anch'essi obbligati a recepire
la stessa Direttiva comunitaria di armonizzazione). J.M.: Ma si diventa lavoratori dipendenti oppure autonomi? G.B.: In Italia il rapporto tra il lavoratore dello spettacolo e l’organizzatore-impresario viene inquadrato, a seconda dei casi, come lavoro dipendente o come lavoro autonomo. Nel primo caso, spetta all’organizzatore l’adempimento degli obblighi in materia fiscale, di previdenza, di agibilità, etc. Nel secondo, tale adempimento spetta invece all’artista, il quale si deve organizzare autonomamente e precostituirsi come società, al fine di risultare “impresa dello spettacolo” e versare i contributi previdenziali. L’E.n.p.a.l.s. non rilascia infatti certificati di agibilità alle persone fisiche, tranne che ai membri di cooperative di attori, musicisti, ballerini, etc., perché in tale caso viene considerata come impresa la cooperativa (soc. coop. a r.l.). Preciso che la sostanza prevale sulla forma, nel senso che le norme imperative di tutela del lavoratore si impongono su quelle dispositive del contratto: quando cioè l’artista nello svolgimento del rapporto, per quanto episodiche e non continuative siano le sue prestazioni, è soggetto alle direttive dell’impresario organizzatore, si applica la normativa sul lavoro subordinato. Non conviene quindi aprire una partita IVA per iniziare l’attività nel campo dello spettacolo, a meno che si abbia una notevole capacità finanziaria e una forte organizzazione di mezzi. Ritengo che la soluzione migliore per l’artista sia l’inquadramento contrattuale come lavoratore subordinato: basti pensare ai vantaggi fiscali, alle ridotte responsabilità in caso di impossibilità senza colpa di rendere la prestazione, alle assicurazioni previdenziali aggiuntive, alla stessa comodità per la preventiva conoscenza dei tempi di lavoro decisi dall’organizzatore. Agli ‘spiriti liberi’, insofferenti a qualsiasi tipo di direzione della propria attività artistica, resta quindi la strada della società cooperativa. J. M.: Quali sono le caratteristiche del contratto di lavoro dell’attore cinematografico? G.B.: Resta
fermo quanto appena detto sull’inquadramento normale dell’attore
in un rapporto
di lavoro subordinato: l’attore cinematografico è anzi,
più di ogni altro artista, soggetto ai criteri direttivi del
regista del produttore del film, perché deve recitare in funzione
della ripresa e delle sue esigenze. A differenza degli attori di teatro,
la cui recitazione si esaurisce di regola in una singola, benché ripetibile,
reale rappresentazione scenica, l’attore cinematografico recita in
funzione della fissazione delle sue prestazioni su un supporto, la
pellicola cinematografica. Influisce poi sul rapporto di lavoro la
qualifica dell’attore, anche agli effetti della già richiamata
legge (D. Lgs. 68/2003) sulla riforma del diritto d’autore per quanto
riguarda gli artisti interpeti ed esecutori, i quali hanno diritto
al c.d. equo compenso solamente qualora abbiano sostenuto una parte
di notevole importanza artistica (art. 84 comma 2 l.d.a.).
John More: La tua attività di avvocato non è limitata al diritto d’autore ed alla consulenza per le imprese televisive. Ho saputo, ad esempio, che ti sei occupato di un noto caso di domain grabbing in favore di una società operante su Internet. Giovanni Bonomo: Penso che ti riferisca al caso, citato nei repertori di giurisprudenza, di due società che avevano la stessa denominazione, tranne il suffisso finale (top level domain), di “.com” per la prima, mia assistita, e “net”, per la seconda: ciò non basta per evitare l’addebito di usurpazione di nome e titolo; e contro tale usurpazione ho agito, su mandato della cliente. Ma ho semplicemente contribuito, ottenendo una sentenza favorevole alla società cliente, al consolidamento di un orientamento giurisprudenziale già in atto sulla tutela dei segni distintivi su Internet. Vi sono piuttosto altre cause che ricordo con passione, la stessa passione che era in atto durante la difesa, e che nasce dallo spirito di servizio in favore dei soggetti deboli e degli oppressi; e questo spirito di servizio non dovrebbe mai mancare all’avvocato, anche quando abbia già una clientela consolidata. J.M.: Mi sembra giusto. Puoi fare qualche esempio? G.B.: Ricordo
volentieri quella causa intentata da una mia cliente pensionata
contro un condominio,
e contro la sua nota e potente compagnia
di assicurazioni, per essere scivolata su una beola del vialetto condominiale.
In effetti, la causa mi era stata preannunciata come persa da molti
colleghi, tra i quali anche mio padre – da sempre mio maestro e punto
di riferimento nella professione – il quale mi disse pure, scherzosamente,
che avrebbe scritto e inserito l’esito della causa in una busta consegnandola
ad un notaio, il quale l’avrebbe poi aperta a sentenza ottenuta (a
dimostrazione cioè dell’autenticità, senza trucchi, di
una così palese e sicura veggenza). In effetti la c.d. giurisprudenza
“dell’insidia e del trabocchetto” si riferiva alle strade pubbliche,
e non vi erano decisioni precedenti se non per particolarissimi casi.
Ma, con l’ottenuta sentenza di risarcimento in favore della pensionata
assistita, ho fatto ricredere tutti, contribuendo, qui si, ad un significativo
precedente per un indirizzo innovativo in giurisprudenza in favore
degli infortunati su strade private.
John More: So della tua passione per l’atletica, le arti marziali, la poesia. Giovanni
Bonomo: Già, per la ginnastica soprattutto, sia fisica
che mentale, e per la musica jazz, che mi porta a ‘sentire’ la vita
con gioia e humour, con animo da musicista, e un po’ lo sono. Ho alle
spalle un discreto bagaglio di gare agonistiche di sci nordico, sport
per il quale nutro un’imperitura passione; quando sono sulla neve mi
sento più finnico che italiano. Seguo il flusso degli avvenimenti
e percepisco la vita nell’alternanza di due forze opposte ma complementari,
che sono, secondo il Tao e l’antica cultura cinese, lo Yang e lo Yin.
Tali forze sono anche la rappresentazione del divenire cosmico, del
ciclo e dell’ordine universale, di unità degli opposti di eraclitea
memoria, dell'infinito. J.M.: Ho potuto partecipare ad uno dei tuoi eventi di poesia… G.B.: Era poesia umoristica e teatrale, la vera poesia è altro. Mi cimento in privato in traduzioni di poesie di E.A. Poe, E. Pound, T. Dylan, e pure di qualche poeta tedesco, cercando di conservarne la rima, lo spirito e la musicalità, se non la lettera. Sono esperimenti che faccio in omaggio alla mia illustre madre Lorenza Franco (nota soprattutto per la traduzione, in perfetti endecasillabi rimati, dei Sonetti di Shakespeare), la quale è il mio lume nel campo letterario, cosi come mio padre Aldo è il mio lume nel campo del diritto. Tali esperimenti sono un valido addestramento mentale anche per la professione. Del resto che la poesia sia un po’ teatro, e che il teatro sia poesia, viene confermato nella nota definizione di “attore” scritta da Umberto Eco: «un’emittente multicanalizzata di messaggi a funzione poetica». Mi fa piacere che ti sia divertito, sarai sempre benvenuto a risentire le miei invisibili pagine non scritte... J.M.: Quando sarà il tuo prossimo evento? G.B.: Il 30 giugno, data del mio compleanno. J.M.: Se per quella data mi troverò in Italia, sicuramente sarò presente. Per approfondire alcune tematiche, brevemente trattate nell'intervista, consigliamo la lettura dell'articolo "La tutela degli artisti interpreti e degli artisti esecutori" di Giovanni Bonomo
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